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Struttura della Costituzione (cap. 5)

  • studiaconoi1
  • 29 set 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

La struttura della nostra costituzione

La Costituzione si divide in tre parti, la prima sono i principi fondamentali su cui sii regge tutto l’ordinamento statale (12 art.) e a sua volta si articola in: diritti e doveri dei cittadini dove si parla di rapporti civili, etico-sociali, economici e politici (13-54 art.); ordinamento della repubblica, cioè tutte le parti che riguardano la repubblica (55-139 art.).

La Costituzione si conclude con le disposizioni transitori e finali (altri 18 art.) che ormai non sono più in vigore perché servivano a favorire il passaggio dal sistema monarchico alla repubblica.

I principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico

  1. Principio democratico, è il nostro Stato che si basa sul consenso dei cittadini che hanno la sovranità e la esercita con le elezioni di rappresentanti o con il referendum abrogativo;

  2. Principio lavorista, nell’art. 1 il lavoro è il fondamento della politica dello Stato, dà valore alla vita dei singoli e alle istituzioni sociali e politiche. All’art. 4 si dice che è un diritto/dovere con cui l’uomo si realizza;

  3. Principio personalista, garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia al singolo che alle formazioni sociali. Il principio afferma il valore assoluto e universale dell’uomo;

  4. Principio solidarista, tutti gli uomini devono aiutare chi è in difficolta;

  5. Principio di uguaglianza, formale tutti uguali senza alcuna distinzione. Sostanzialmente è compito dello Stato garantire l’uguaglianza eliminando gli ostacoli;

  6. Principio autonomista, la repubblica riconosce le istituzioni minori;

  7. Principio internazionale, lo Stato è aperto alla comunità internazionale di Stati.

La costituzione al vertice dell’ordinamento giuridico

Per garantire la certezza del diritto le norme scritte hanno una precisa gerarchia, alcune sono più dure delle altre. Il suo principio è che in un conflitto vince la norma contenuta nella fonte più importante. Il posto più importante spetta alla Costituzione e alle leggi costituzionali, che sono approvate con procedure più complesse di quelle ordinarie.

Le fonti primarie e secondarie

Fonti primarie sono: leggi ordinarie approvate dal Parlamento, non possono essere toccate ma devono rispettare la Costituzione e le leggi costituzionali; atti del Governo a venti forza di legge, il Governo può fare atti come decreti legislativi e decreti legge; leggi regionali, le regioni hanno un podestà legislativo esercitato nel territorio regionale; regolamenti comunitari che sono norme emanate dall’Unione Europea, non possono essere contrari alla costituzione e vengono applicate direttamente.

Fonti secondarie sono: regolamenti che servono per attuare determinate leggi, emanate dal Governo, dai Ministri e dagli enti locali; usi e consuetudini, cioè comportamenti che essendosi ripetuti per parecchio tempo cosi avendo la convinzione che sia una norma giuridica.

Criterio cronologico: quando due norme di pari forza si contraddicono si applica la norma più recente.

Criterio gerarchico: due norme in conflitto con forza diversa, quella con forza minore viene annulata.

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